mercoledì 4 novembre 2015

OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEL CARTELLO NEL CANTIERE EDILE



Con la sentenza n. 38380/2015 depositata il 22 settembre 2015, la terza sezione penale della Corte di cassazione ricorda che l'obbligo di esposizione nel cantiere edile del cartello indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell'intervento edilizio in corso, “si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001”.
Di conseguenza “il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso”.
La responsabilità del committente trova fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse; ed infatti ogni committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri.

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