giovedì 5 novembre 2015

NO INCENTIVO 2% ALLE MANUTENZIONI



La possibilità di corrispondere l’incentivo del 2% ai tecnici della pubblica amministrazione “è limitata all’area degli appalti pubblici di lavori, e non si estende agli appalti di servizi manutentivi”.
Lo ha ribadito la Corte dei Conti, sezione Toscana, con la deliberazione n. 490 del 27 ottobre 2015, con la quale si ricorda che “in ragione della natura eccezionale della deroga, l’incentivo non può riconoscersi per qualunque intervento di manutenzione straordinaria/ordinaria, ma solo per lavori finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, e sempre che alla base sussista una necessaria attività progettuale (ancorché non condizionata alla presenza di tutte e tre le fasi della progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva)”.
Inoltre, “si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’incentivo tutti i lavori di manutenzione per il cui affidamento non si proceda mediante svolgimento di una gara (com’è il caso per i lavori di manutenzione eseguiti in economia)”.
Secondo la sezione toscana della Corte dei conti “le ipotesi di riconoscibilità dell’incentivo ad attività di manutenzione ordinaria, anche laddove riconosciute astrattamente possibili, presenterebbero in concreto margini molto limitati, spettando comunque all’ente di valutare quale sia la soglia minima di complessità tecnica e progettuale che ne giustifichi la corresponsione (così Sez. controllo Puglia, deliberazioni nn. 33 e 114/2014)”.
In passato la Sezione Toscana ha adottato l’interpretazione più restrittiva, ritenendo che “l’art. 92 presuppone l’attività di progettazione, nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’intera opera pubblica progettata”, e traendone la conclusione che, a priori, i lavori di manutenzione ordinaria non siano da ricomprendere tra le attività retribuibili con l’incentivo in questione (Sez. controllo Toscana, deliberazione n. 15/2013; conforme anche Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2013).
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nell’abrogare l'art. 92, comma 5, preclude espressamente, per il futuro, la riconoscibilità dell’incentivo all’intero novero di attività qualificabili come manutentive, sia straordinarie che ordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione.

Al fine di individuare l’annualità alla quale riferirsi per la verifica del limite massimo per l’erogazione degli incentivi al singolo dipendente che è pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, i magistrati contabili della Toscana ritengono che “debba farsi riferimento al momento della corresponsione degli stessi e, quindi, alla fase del pagamento, in quanto l’art. 93, c. 7-ter, del Codice degli appalti prevede (“Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno”) che si debba avere riguardo al momento dell’erogazione del riconoscimento incentivante”.

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