Il
25 agosto 2016 è entrata in vigore la modifica all'articolo 185 del Testo Unico
Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in materia di
esclusione dalla gestione dei rifiuti.
La
modifica è stata introdotta dal Collegato Agricoltura - Legge 28 luglio 2016,
n. 154 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016 – entrato
in vigore il 25 agosto.
LE
POTATURE DEL VERDE URBANO NON SONO PIÙ RIFIUTI E POSSONO ESSERE UTILIZZATE A
FINI ENERGETICI. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente: «f) le
materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di
cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle
normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella
silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori
del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi
che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».
CONTROLLI
SULLA TRACCIABILITÀ DELLE BIOMASSE. L'articolo 1 del Collegato Agricoltura
contiene semplificazioni in materia di controlli. In particolare, i costi delle
attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la
produzione di energia elettrica vengono imputati ai destinatari degli
incentivi: il comma 12 stabilisce infatti che “A decorrere dall'anno 2017, i
costi delle attivita' di controllo previste dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari
degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma a
decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' definita sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle
medesime attivita' ed e' versata dal gestore dei servizi energetici (GSE) Spa
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.”
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