Il
Consiglio di Stato si pronuncia sulla debenza della sanzione ex art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016 nel caso
in cui il concorrente non usufruisca del soccorso istruttorio. Differenza con
la pregressa disciplina ex artt. 38, comma 2 bis, e 46 comma
1 ter, d.lgs. n. 163 del 2006.
L’art. 83, comma 9, d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 - secondo cui la sanzione pecuniaria, prevista
dal bando di gara in caso di mancanza, incompletezza e ogni altro caso di
irregolarità essenziale della documentazione di gara, è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione - lascia ai concorrenti la possibilità di
integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale
della domanda ed è quindi innovativamente incentrato sul concetto di sanatoria
conseguente al soccorso istruttorio e non separa il momento procedimentale da
quello sanzionatorio. Tale norma, quindi, si discosta dalla pregressa
disciplina dettata dagli artt. 38 comma 2 bis, e 46 comma 1 ter,
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui la sanzione si applica nel
caso in cui il concorrente ha presentato una offerta mancante di una
dichiarazione e di un documento prescritto mentre è irrilevante se decide
di avvalersi del soccorso istruttorio o meno.
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