L'Autorità
nazionale anticorruzione ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016 che fornisce i chiarimenti sull’applicazione dell’art. 192, comma 1
del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016).
Tale
norma prevede che l’iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di proprie società in house, istituito presso l’Autorità ai sensi del medesimo
comma, avvenga dopo che è stata riscontrata l’esistenza dei requisiti secondo
le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto. La norma
pone dunque a carico dell’Autorità la definizione, con proprio atto, delle
modalità e dei criteri per effettuare la verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco.
L'Anac
ha ricevuto una richiesta di parere riguardante la possibilità di effettuare
affidamenti diretti alle società in house nelle more dell’emanazione, da parte
dell’Autorità, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle
proprie società in house, anche in caso di mancato inoltro della domanda di
iscrizione.
ANAC
precisa che “L’adozione dell’atto in parola da parte dell’Autorità richiede la
previa analisi dell’incidenza delle disposizioni del Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica sulla disciplina dei requisiti identificativi
dell’istituto dell’in house providing.
Nelle
more, tenuto conto dell’efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa
dell’iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855),
l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la
propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti
aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall’art. 12
della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell’art. 5 del
d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 192, a prescindere dall’inoltro della domanda di iscrizione.
In
un’ottica sistematica, deve infatti ritenersi che la previsione dell’art. 192,
comma 1 (secondo cui la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni di
procedere ad effettuare affidamenti diretti all’ente strumentale), presupponga
l’istituzione dell’elenco e l’adozione dell’atto dell’Autorità e,
conseguentemente, che la disposizione non valga a istituire, nel diverso
attuale contesto, la pregiudizialità dell’inoltro della domanda rispetto alla
possibilità di effettuare affidamenti in house.
Le
domande di iscrizione all’elenco potranno essere inoltrate dopo l’adozione
dell’atto dell’Autorità, coerentemente con i criteri e le modalità in esso
definite.”
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