L’art.
1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha stabilito, tra i criteri e principi
direttivi per l’attuazione delle deleghe in materia di attuazione delle
direttive europee sui contratti e sulle concessioni pubbliche, anche il divieto
di “gold plating”. Tale norma implica il divieto di introdurre livelli di
regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire.
In
particolare, l’art.1, comma 1, lettera a) prevede:
a)
divieto di introduzione o di
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater,
della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Inoltre,
in materia di subappalto, l’art.1, comma 1, lettera rrr) prevede
rrr) introduzione nei
contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il
subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare
in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa
individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di
offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di
attivita' prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai
subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i
subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di
procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da
parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura
del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove
il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l'espressa
individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al
pagamento diretto, fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento
diretto dei subappaltatori.
Dunque
la legge delega del Parlamento al Governo non pare sia stata rispettata.
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