Con
la sentenza 414 del 27 marzo 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Sezione Prima, ha evidenziato che: “Secondo la concorde
giurisprudenza di primo e secondo grado, il punteggio numerico assegnato agli
elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una
sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato
grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un
massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di
ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la
congruità del giudizio tecnico”.
Nella
pronuncia si precisa che, “in assenza della predisposizione di subcriteri o di
griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può
supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a
criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le
ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la
mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che
l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un
deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione
appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata,
in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio”.
Il
Tar Piemonte osserva che “in senso conforme a questa impostazione si pongono
sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016; sia le
"Linee Guida n. 2 dell'ANAC "di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016
n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa" del 21 settembre
2016 n. 1005", le quali prevedono che "in relazione a ciascun
criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli
specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con
riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi
descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di
correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la
coerenza delle valutazioni".
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