sabato 29 aprile 2017

PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO ANTIMAFIA DELLE INFRASTRUTTURE

Il provvedimento stabilisce, all'articolo 1, che “ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi d'infiltrazione mafiosa nelle infrastrutture e negli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, di cui agli articoli 200 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti), sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
a) alle aree territoriali interessate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come indicate negli elaborati progettuali;
b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
c) alle procedure di affidamento delle opere e delle infrastrutture, adottate ai sensi dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' ai loro affidatari e sub-affidatari e alle imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione dell'opera o dell'infrastruttura;
d) agli assetti societari relativi ai soggetti di cui alla lettera c) e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione delle opere e delle infrastrutture;
e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi ed agli accertamenti di cui all'art. 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) a ogni altro dato o informazione ritenuti rilevanti dal Comitato di cui all'art. 3”.
Le disposizioni del decreto si applicano anche agli affidamenti di opere adottati ai sensi dell'art. 163 e seguenti del vecchio Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), fino alla loro completa esecuzione.

RETE DI MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 2 dispone che “i soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno della quale, informando la propria attivita' al principio di collaborazione reciproca, provvedono, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicati nell'art. 1:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero della giustizia;
c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;
f) Autorita' nazionale anticorruzione;
g) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
i) Forze di polizia;
l) Regioni, Province autonome, Citta' metropolitane, Province, Comuni ed altri Enti pubblici territoriali;
m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori, nonche' soggetti affidatari della realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese”.
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI. L'articolo 3 stabilisce che “presso il Ministero dell'interno opera il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il Comitato, in relazione alle finalita' di cui all'art. 1, svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attivita' di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio di cui all'art. 2, nonche' ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.
In particolare, il Comitato:
a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;
b) provvede alla predisposizione di linee-guida in materia di controlli antimafia sui contratti pubblici relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonche' su ogni altra questione di carattere generale allorche' sia necessario fornire chiarimenti o utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
c) esprime, a richiesta di uffici del Ministero dell'interno o di altra Amministrazione statale, pareri in merito ai protocolli di legalita' in materia di prevenzione antimafia e, specificamente, su quelli stipulati in attuazione dell'art. 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) supporta, anche con attivita' di natura consultiva, le funzioni di monitoraggio antimafia affidate ai prefetti, anche ai fini dell'espletamento dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, esercitabili anche attraverso i Gruppi interforze di cui all'art. 7, comma 3; a tal fine il Comitato opera anche attraverso le Sezioni specializzate di cui all'art. 5;
e) procede all'esame delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nel monitoraggio antimafia.
Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza, nonche' delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.
Il Comitato si riunisce di norma bimestralmente, ovvero, occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata richiesta di uno dei suoi componenti, che in tal caso invia al presidente una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali la seduta del Comitato viene richiesta.
Il Comitato riferisce periodicamente sulle attivita' svolte ai Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti”.
PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO ANTIMAFIA. L'articolo 6 dispone che “le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 203, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si fondano in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori, in qualunque forma di affidamento prevista dal predetto decreto legislativo, e le prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine del monitoraggio antimafia, anche preventivo, di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano.
I contenuti dei Protocolli sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dal Comitato, le quali devono prescrivere l'adozione di specifiche clausole antimafia, ivi compreso l'obbligo di denuncia di eventuali tentativi di estorsione, che impegnino tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo alla realizzazione delle opere. Le linee-guida devono prevedere di poter valutare e sanzionare il comportamento delle imprese in caso di mancata osservanza di tali clausole.
Le procedure per il monitoraggio antimafia possono essere applicate anche in ogni altra circostanza, anche di natura emergenziale, per cui esse siano previste dalle vigenti normative.
I protocolli di legalita' e le linee-guida sono vincolanti per tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati alla realizzazione delle opere. Nei casi in cui contengano prescrizioni di carattere generale o schemi-tipo di protocolli di legalita', le linee-guida sono approvate e recepite in apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli schemi-tipo di protocolli di legalita' sono adottati obbligatoriamente per la stipula di cui al comma 1, fatta salva diversa deliberazione del CIPE, su proposta del Comitato.

Le misure per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, secondo le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

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