Consiglio
di Stato, sesta sezione, sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio 2017.
Nel
caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri
interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa
dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente,
in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto. Nella
sentenza il CdS ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la
sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide,
l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di
appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di
per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in
particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del
bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se
tale dichiarazione sia congrua”.
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