venerdì 30 giugno 2017

ONERI PER LA SICUREZZA NON OBBLIGATORI PER I SERVIZI DI TIPO INTELLETTUALE

Consiglio di Stato, sesta sezione, sentenza n. 2098/2017 pubblicata l'8 maggio 2017.

Nel caso di un appalto di servizio di ordine intellettuale, l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero non costituisce di per sé omessa dichiarazione, e pertanto non comporta l'esclusione dell'impresa concorrente, in quanto la congruità della dichiarazione va valutata in concreto. Nella sentenza il CdS ricorda che “secondo quanto deciso da questo Giudice con la sentenza Sezione V 19 gennaio 2017 n.223, che questo Collegio condivide, l'indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero in un caso di appalto di servizio di ordine intellettuale analogo al presente non comporta di per sé l'esclusione della concorrente per motivi di ordine formale, ed in particolare per violazione dell’art. 87, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e del bando di gara conforme alla norma, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua”.

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