A
seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto
dall’articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel
Titolo II del bilancio di previsione. L’inserimento di un intervento nel
programma triennale dei lavori pubblici consente l’iscrizione nel bilancio di
previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa
da realizzare.
Qualora,
per partecipare alla possibile assegnazione di fondi statali o regionali, si debba
disporre di un progetto definitivo ed esecutivo, è possibile conferire un
incarico per le sole spese relative alla progettazione, in attesa di reperire
in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera
opera?
IL
PARERE DELLA CORTE DEI CONTI. Con la Delibera n. 352 del 10 settembre 2019, la
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha evidenziato
che l’articolo 23 del d.lgs. n. 50/2016, nel prevedere che la progettazione in
materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo), pone l’accento sulla rilevanza della
quantificazione delle spese per la realizzazione dell’opera e del relativo
cronoprogramma.
“Ne
deriva, dunque, che la progettazione di un’opera pubblica non può costituire
un’attività fine a sé stessa e svincolata dalle successive fasi di esecuzione
dei lavori e finalizzazione dell’opera, con la conseguenza che l’affidamento di
un incarico di progettazione va ontologicamente correlato non solo ad un’opera
che sia stata programmata, ma anche ad un’indicazione sulla effettiva
reperibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione.
Risulta,
altresì, indispensabile l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità
dell’opera pubblica, quale condizione minima e imprescindibile per il
conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di
denaro pubblico inutile (vd. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., 24/11/2008, n.
364) e nel rispetto del più generale criterio di diligenza, che deve sempre
caratterizzare l’azione pubblica.
Ciò
vale anche nell’ipotesi in cui si decida di far rientrare l’affidamento
dell’incarico tra le spese correnti, dovendo l’ente, se del caso, valutare
attentamente tale possibilità, pur sempre nel rispetto dei principi e delle
regole contabili e del perseguimento dell’interesse pubblico della comunità
amministrata”.
Infine,
la Corte dei Conti ricorda che ai sensi dell’articolo 24, comma 8bis, del
d.lgs. n. 50/2016 (comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), d.lgs. 19
aprile 2017, n. 56) “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il
soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”.
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