lunedì 21 ottobre 2019

RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE


Con la circolare n. 438 del 14 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dei geologi fornisce delucidazioni in merito agli affidamenti pubblici aventi ad oggetto la redazione degli elaborati progettuali di natura geologica e geotecnica unitamente alle indagini geognostiche e prove geotecniche.

Si riporta il testo integrale della circolare :

“Va, innanzitutto, precisato che tali affidamenti si inquadrano nei contratti misti di appalto, in quanto costituiti da prestazioni professionali ed imprenditoriali, aventi diversi scopi. Essi sono, quindi, regolati dalle disposizioni dell’art. 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede per quanto di interesse principale:

l’applicazione delle disposizioni riferibili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto – o, comunque, l’attività – principale del contratto, determinato in base ai criteri ivi riportati;

il necessario possesso, da parte dell'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento, dei requisiti di qualificazione e delle capacità prescritti per ciascuna prestazione prevista dal contratto.

Va, inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio complesso costituito dalla somma delle diverse prestazioni professionali ed imprenditoriali sopra indicate, di cui alcune riservate ad iscritti ad albi, deve richiedersi, nei documenti di gara, esplicitamente l’indicazione del responsabile di quella parte del servizio riservata a tali professionisti.

Da quanto sopra indicato deriva che i documenti di gara debbono dettagliatamente identificare la natura, le caratteristiche e la quantificazione delle singole prestazioni oggetto di affidamento (sul punto, cfr. A.N.A.C., delibera del Consiglio n. 332/2016), al fine di identificare i requisiti di qualificazione e le capacità necessarie, di evitare ipotesi di subappalto eventualmente vietate e di considerare adeguatamente gli oneri per la sicurezza.

Con riferimento ai requisiti di qualificazione e alle capacità da richiedersi, ivi inclusi quelli connessi alle relative incompatibilità, è necessario precisare quanto segue:

a) ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le indagini geologiche e la redazione della relazione geologica sono di competenza esclusiva del geologo iscritto all’albo (cfr.: Consiglio di Stato, parere n. 2118/2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 5909/2008; Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; Consiglio di Stato, Ad. Plen., parere n. 154/1994; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ad. Gen., parere n. 138/1993; Cons. Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Umbria, sentenza n. 142/1994);

b) ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 112 e dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, la redazione della relazione geotecnica, così come le attività professionali presupposte, connesse e propedeutiche alle indagini geognostiche e geotecniche sono oggetto di competenza ripartita tra geologi ed ingegneri civili ed ambientali iscritti ai rispettivi albi (cfr.: Consiglio di Stato, sentenza n. 154/1994; Consiglio di Stato, parere n. 164/1992; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 192/1992) o, comunque, concorrente tra i detti professionisti (cfr.: Consiglio di Stato, sentenza n. 701/1995; T.A.R. Marche, sentenza n. 902/2000; Consiglio di Stato, sentenza n. 491/2002; Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009; T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 5786/2011);

c) l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove geotecniche in situ, è da farsi rientrare nei lavori di natura imprenditoriale, che, nell’ipotesi in cui il valore di tali attività superi la soglia di euro 150.000, debbono essere rese da un’impresa avente l’attestata qualificazione SOA nella categoria OS20B, nel rispetto degli artt. 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 3761/2012; A.N.A.C., parere n. 184/2013);

d) nel rispetto dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8 settembre 2010, n. 7618/STC, le prove di laboratorio su terre e rocce (cd. geotecniche) debbono essere affidate ad un laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non può essere diretto dallo stesso professionista che abbia redatto la relazione geologica o geotecnica oppure abbia diretto le opere cui esse si riferiscono.

Con riferimento al subappalto di parte delle prestazioni sopra elencate, va tenuto conto che ai sensi dell’art. 105 e dell’art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività affidate a terzi dall’appaltatore, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare;

b) l’affidatario può avvalersi del subappalto solo per le indagini geologiche e geotecniche – ivi inclusi i presupposti sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni - e per la predisposizione e redazione grafica di elaborati progettuali (anche specialistici e di dettaglio);

c) in ogni caso, il subappalto deve essere ammesso dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara, non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto ed è vietato per la redazione della relazione geologica.

In relazione alla determinazione dei corrispettivi dovuti e dei connessi oneri per la sicurezza, va specificato che:

a) ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti debbono fare riferimento ai criteri fissati dal vigente decreto del Ministero della Giustizia in materia di tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per la relazione geologica e geotecnica, oltre che per le presupposte e connesse prestazioni di natura professionale, esplicitando, nella documentazione di gara, il procedimento adottato per il calcolo di tali compensi, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi onorari;

b) ai sensi dell’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre che dell’art. 23, comma 16, e dell’art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i costi per la sicurezza sono scorporati dai corrispettivi previsti per l’appalto misto e, comunque, non sono assoggettabili a ribasso.

In virtù di tutto quanto previsto dalle richiamate disposizioni, può concludersi che, nell’ipotesi di affidamento di un appalto misto del genere indicato, in ogni caso, è richiesta una preliminare redazione di un programma o piano delle indagini geognostiche e delle prove geotecniche ritenute necessarie per la redazione della relazione geologica e della redazione geotecnica. La predisposizione di tale programma o piano può, ovviamente, costituire oggetto della tipologia di appalti misti in questione, a condizione che sia prevista la sua preventiva redazione rispetto alle altre prestazioni di impresa, di laboratorio e professionali, oppure anche oggetto di affidamento separato al professionista abilitato.

Si ricorda, infine, che il Codice Deontologico attualmente in vigore, vieta qualsivoglia condizione di commistione tra attività professionale ed attività di impresa (articolo 19) e prevede, quindi, che gli interventi professionali in cui il professionista incaricato sia anche cointeressato come titolare di servizi imprenditoriali siano mantenuti distinti, in modo che la committenza abbia ben chiara la distinzione delle due prestazioni (articolo 21).

Resta inteso che gli indirizzi sopra riportati sono da intendersi riferiti agli atti normativi, regolamentari ed amministrativi generali attualmente vigenti, nonché da applicarsi, in maniera adeguata, ai singoli affidamenti pubblici”.

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