giovedì 15 ottobre 2020

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Con delibera di Giunta n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili.

I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi della l.r.26/2003 art. 27, devono effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Per i restanti Comuni, l’autorità competente è la Provincia.

Le nuove disposizioni stabiliscono i tipi di impianto che devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo e precisano che le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità: 
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità; impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW; 
impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge; impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

 Testo della legge 9.1.1991 n.10

 Decreto 27 luglio 2005

 DPR 2/4/1998

 DPR 412/93 integrato DPR 551/99

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