sabato 17 ottobre 2020

SCONFINAMENTO NELL’ESPROPRIO

 

In caso di «sconfinamento», ovvero quando la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello oggetto della procedura espropriativa, l'occupazione costituisce un comportamento di mero fatto, posto in essere in assenza di un potere pubblico. Di conseguenza, a decidere sulla relativa questione risarcitoria è il giudice ordinario. A precisarlo sono le Sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 22193/2020, chiamate in causa dal Tar a esprimersi sul punto. I giudici di legittimità ritengono che a decidere debba essere il giudice ordinario. La Suprema corte individua il punto nodale della questione nello «sconfinamento», ovvero un comportamento materiale che causa il danno e che non è riconducibile all'esercizio di un potere pubblico. Si tratta infatti della fattispecie di «occupazione usurpativa», che determina una «manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità». Questa forma di occupazione costituisce «un illecito permanente in alcun modo ricollegabile all'esercizio dei poteri amministrativi», con la conseguenza che l'azione risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione ordinaria.

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