martedì 16 giugno 2020

TAGLIO DELLE ALI – OFFERTE CON EGUALE RIBASSO


Ai fini dell’individuazione delle offerte ricadenti nelle ali ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, le offerte che presentano il medesimo ribasso non devono essere conteggiate singolarmente, ma vanno considerate come se fossero un’unica offerta (criterio relativo o del blocco unitario).
Con delibera Anac n. 210 del 26 febbraio 2020, in merito al parere di precontenzioso richiesto da un Comune, con riferimento alla procedura di gara da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, co. 8 del d. lgs. 50/2016, sono date indicazioni circa le corrette modalità di individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016.
L’art. 97, comma 2 lett a) applicabile al bando in questione, ratione temporis, prevedeva di effettuare il calcolo della soglia di anomalia mediante «media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media», senza fornire precise indicazioni in merito alla regola da usare nel taglio delle ali qualora ci fossero offerte con identico ribasso, ossia senza indicare se si dovesse ricorrere al c.d. criterio relativo o del “blocco unitario” (le offerte di eguale valore sono accorpate e conteggiate come offerta unica) oppure al c.d. criterio assoluto (le offerte di eguale valore sono conteggiate separatamente).
La giurisprudenza nel corso del tempo ha ribadito che, anche nella vigenza del suddetto testo privo di indicazioni, la regola da utilizzare nel taglio delle ali fosse quella del blocco unitario secondo le indicazioni dell’Adunanza plenaria n. 5/2017 e quindi che si dovessero conteggiare una sola volta tutte le offerte di eguale valore (Cons. Stato, V, 21 giugno 2018, n. 3821 e 6 agosto 2018, n. 4821; vedi anche deliberazione ANAC 1080 del 21 novembre 2018).
Quindi il calcolo della soglia di anomalia andava eseguito utilizzando il criterio del “blocco unitario” nell’accantonamento delle offerte che ricadono nelle ali (vale a dire conteggiando come unica le offerte che presentano il medesimo valore di ribasso) e procedendo di conseguenza a calcolare il valore della soglia sulla base delle offerte che residuano dopo la sopra descritta operazione di accantonamento.
Oggi il testo vigente dell’art.97, come modificato dalla legge 55/2019, prevede espressamente che “qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”.

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