Con
sentenza n. 3781
del 27 giugno 2012,
il Consiglio di Stato respingendo il ricorso proposto da una società capogruppo
di un'ATI, ha espresso delucidazioni riguardo il criterio della proporzionalità
inversa con cui attribuire il punteggio delle offerte economiche.
Nella
specie la ditta ricorrente, quale capogruppo di un ATI classificatasi al
secondo posto in una procedura di gara, chiedeva la riforma della sentenza n.
356/2008 del Tar di Parma sostenendo che la Commissione di gara aveva prescelto
la formula matematica della proporzionalità inversa con cui attribuire il
punteggio dell’offerta economica, in violazione di quanto previsto dal
disciplinare che si era limitato a prevedere invece il criterio proporzionale.
Conseguentemente la ditta sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto
utilizzare il criterio della proporzionalità diretta.
I
Giudici di secondo grado, alla stregua di quelli di primo grado, hanno ritenuto
infondato il ricorso.
Ed
infatti hanno precisato come la letteratura scientifica, la prassi
amministrativa e quella forense, declinano pacificamente, in materia di
appalti, la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della c.d.
proporzionalità diretta ovvero indiretta.
Ad
avviso del Consiglio, le imprese concorrenti, quando partecipano ad una
selezione, devono sapere che l’indicazione nella legge di gara del criterio
c.d. proporzionale, legittima la stazione appaltante ad utilizzare l’una o
l’altra delle due formule in cui si scompone il criterio medesimo.
I
giudici d'appello, hanno ritenuto, inoltre, parimenti inammissibile, oltre che
infondata nel merito, la censura della intrinseca illogicità del metodo
prescelto dal seggio di gara. In merito a ciò hanno evidenziato che il metodo
della c.d. proporzionalità inversa – conosciuto e diffusamente utilizzato dalla
prassi - non conduce a risultati abnormi o manifestamente ingiusti.
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