sabato 21 luglio 2012

RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE


Pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13/07/2012 la L. 12/07/2012, n. 100, di conversione delD.L.15/05/2012, n. 59 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile».
Il decreto-legge ha l’obiettivo di riorganizzarne la struttura operativa e accelerare i tempi d’azione del Servizio nazionale per la protezione civile. Rimandando al testo per maggiori dettagli, in particolare si segnalano le seguenti novità.
All'art. 5 della L. 24/02/1992, n. 225, è inserito il comma 1-bis, che così recita: «La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i 60 giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di 40 giorni».
Inoltre, in merito alle ordinanze emanate per far fronte allo stato di emergenza, viene sostituito il comma 2 del medesimo art. 5 della L. 225/1992, che ora prevede: « [...] Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile che ne cura l'attuazione. Con le ordinanze si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonche' agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita' nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate».
Nella conversione in legge è stato soppresso l'art. 2 del D.L. 59/2012, che introduceva una serie di misure dedicate alla copertura assicurativa su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali.

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