sabato 21 luglio 2012

REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA


Sul Supplemento n. 141 alla G.U. n. 156 del 06/07/2012 è stato pubblicato il D.L.06/07/2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesapubblica con invarianza dei servizi ai cittadini». Il decreto-legge segue il precedente D.L. 52/2012, convertito dalla L. 94/2012.
Riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo
Il comma 19 dell'art. 3 del decreto-legge in commento proroga fino al 30/09/2012 il termine, di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, entro cui restano salvi gli effetti delle domande per l'attribuzione della categoria catastale A/6 (per immobili ad uso abitativo) o D/10 (per immobili rurali ad uso strumentale) ai fini del riconoscimento della ruralità, frmo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Il comma 19 in oggetto agisce sul testo del D.L. 216/2011 (Milleproroghe) che aveva già prorogato il termine al 30/06/2012.
Riduzione dell'IVA
L'art. 21 del decreto-legge in commento interviene sul testo del D.L. 98/2011, al fine di rimodulare l'aumento dell'IVA. In pratica, nel periodo 01/07/2013-31/12/2013 (era 01/10/2012-31/12/2012) le aliquote IVA del 10 e 21% saranno incrementate del 2%. Successivamente, dal 01/01/2014, dette aliquote saranno rideterminate nella misura dell'11 e 22% (quindi una diminuzione ove era in precedenza previsto un ulteriore incremento dello 0,5% che avrebbe portato le aliquote al 12,50% e 23,50%).
Tale previsione non si applica qualora entro il 30/06/2013 (era il 30/09/2012) siano entrati in vigore i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro a decorrere dal 2013 (era 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 annui a decorrere dal 2014.
Centrali di committenza
Viene modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), che prevede, per i Comuni fino a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, l'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni o apposito accordo consortile. L'art. 1, comma 4, del D.L. in commento, aggiungendo un nuovo periodo, prevede la possibilità per gli stessi Comuni di effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della L. 488/1999, ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010.
Società pubbliche e in house
A decorrere dal 01/01/2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui.

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