domenica 22 luglio 2012

SULLA CONFERENZA DI SERVIZI


Con la Sentenza n. 179 del 11/07/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta l’intesa, entro il termine di 30 giorni, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
In particolare la Corte osserva che la norma impugnata reca la «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, posto che il Consiglio dei Ministri delibera unilateralmente in materie di competenza regionale, allorquando, a seguito del dissenso espresso in conferenza dall’amministrazione regionale competente, non si raggiunga l’intesa con la Regione interessata nel termine dei successivi trenta giorni: non solo, infatti, il termine è così esiguo da rendere oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, ma dal suo inutile decorso si fa automaticamente discendere l’attribuzione al Governo del potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (come, peraltro, era invece previsto dall’art. 14-quater della L. 241/1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 15/2005).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2488 del 02/05/2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ribadisce che l’utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi - che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano - non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che un ricorso avverso la determinazione finale assunta in conferenza di servizi va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza medesima, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame.
Nella specie, la determinazione negativa della Regione in sede di conferenza di servizi, adottata nell’ambito del procedimento autorizzatorio riferito alle esigenze di difesa idraulica (di cui agli artt. 132 e 136 R.D. 368/1904) come atto conclusivo, aveva natura provvedimentale e doveva essere impugnata congiuntamente alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi prodotta dal Comune quale amministrazione procedente.

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