domenica 22 luglio 2012

TERRE E ROCCE DA SCAVO


Con la Sentenza n. 19439 del 23/05/2012 la Corte Suprema di Cassazione interviene in materia di terre e rocce da scavo, in particolare sulla possibilità di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ed il conseguente impiego come sottoprodotto.
In merito la Corte chiarisce che non si rinviene una normativa più favorevole nel D. Leg.vo 03/12/2010, n. 205, in seguito al quale viene definito sottoprodotto «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2» e ciò per la mancanza della certezza dell'utilizzo e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni poste dai commi 3 e 4 del modificato art. 186 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente). Di tale articolo, infatti, il D. Leg.vo 205/2010 ha soltanto previsto la futura abrogazione ad opera di un decreto ministeriale (non ancora emanato) che dovrà definire i criteri qualitativi e quantitativi dei sottoprodotti e, una volta adottato tale decreto, troverà applicazione solo l'art. 184-bis dello stesso D. Leg.vo. 152/2006 disciplinante i sottoprodotti in generale.

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