sabato 17 novembre 2012

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. LIMITI DI IMPORTO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 267, COMMA 10, E 334, COMMA 1, DEL D.P.R. 207/2010


Servizi di architettura ed ingegneria. 
L'art. 4, comma 2, lettera m-bis) del decreto-legge 13.05.2011, n. 70, come convertito con legge 12.07.2011, n. 106, ha modificato il comma 11 dell'art. 125 del codice, innalzando il limite dell'importo consentito per affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro. 
L'art. 267, comma 10, del regolamento stabilisce che i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore a 20.000 euro, possono essere affidati, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo. 
L'art. 334, comma 1, del regolamento prevede la procedura di cottimo fiduciario per affidamenti "di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 125, comma 9, del codice".
Con riferimento alla soglia di 20.000 euro, dalla lettura delle norme del codice e regolamentari sopra indicate risulta evidente la sussistenza di un difetto di coordinamento tra le medesime disposizioni. Al riguardo, come noto, in applicazione del principio di gerarchia delle fonti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 delle c.d. preleggi, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi di cc.dd. regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è sussumibile il d.P.R. n. 207/2010).
Pertanto, si chiarisce che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro. 
L'art. 267, comma 10, del regolamento prima della modifica operata dall'art. 4, comma 15, lettera b-bis), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 stabiliva che "I servizi di cui all'art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo".
A seguito della modifica operata dal provvedimento normativo da ultimo cennato, l'art. 267, comma 10 prevede che "I servizi di cui all'art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo". Al riguardo, la soppressione del riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 ha inteso assoggettare, integralmente, anche i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del codice dei contratti ferma restando l'indicazione di tali servizi nel provvedimento di cui al citato art. 125, comma 10, primo periodo del medesimo codice.
Circolare del Ministro delle infrastrutture 30 ottobre 1912, n. 4356 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

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