lunedì 5 novembre 2012

IL CONTRAENTE GENERALE


“La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’appaltatore. In materia di sicurezza, la normativa di settore consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori. Tale previsione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati.” (Parere AVCP del 20/05/2009 rif.AG17-09)

“L’istituto del Contraente generale si caratterizza per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera di cui il Contraente Generale – soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico realizzativa e finanziaria individuato a seguito di procedura ristretta – può disporre, oltre che per l’assunzione, da parte dello stesso, dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario nonchè dell’obbligazione per il risultato complessivo dell’opera.
In particolare, al Contraente Generale viene affidata, oltre all’esecuzione con qualsiasi mezzo dell’opera, lo sviluppo del progetto definitivo, la progettazione esecutiva, il prefinanziamento totale o parziale, l’acquisizione delle aree di sedime, l’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori e l’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità (art. 176, comma 2, D.lgs. n. 163/2006).
Per quanto attiene alla realizzazione dell’opera, i lavori possono essere eseguiti direttamente dal Contraente Generale, qualora sia dotato della richiesta qualificazione, oppure possono essere affidati a soggetti terzi, a loro volta debitamente qualificati, i quali possono ulteriormente subaffidarli nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176, comma 7, D.lgs. n. 163/2006).
La posizione del Contraente Generale va oltre quella di mero appaltatore, essendo investito di un ventaglio più ampio di funzioni e poteri (art. 176, comma 2, D.lgs. n. 163/2006), alcuni dei quali tipici della stazione appaltante.
Tra questi poteri che differiscono da quelli propri dell’appaltatore, v’è quello di affidamento a terzi, in toto, della realizzazione dell’opera. Il contratto di appalto tipico consente il subappalto nei limiti del 30% (art. 118, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Nel caso del Contraente Generale, l’affidamento, anche totale, a terzi dell’esecuzione dei lavori, senza necessità di rispettare le norme dell’evidenza pubblica, sembra rientrare piuttosto nel concetto di “esecuzione con qualsiasi mezzo” ed essere funzionale all’esigenza del legislatore di superare gli ostacoli giuridici e di realizzare concretamente e velocemente i progetti ritenuti strategici e di interesse nazionale che era alla base della “legge obiettivo” e del conseguente D.Lgs. n.190/2002. Conseguentemente, l’affidamento a terzi da parte del Contraente Generale sembra più correttamente assimilabile, su un piano sistematico, come evidenziato da parte della dottrina, all’esercizio di una funzione pubblicistica di individuazione del committente, in analogia a quanto previsto per la concessione di lavori pubblici.
Tale interpretazione sembra avvalorata dalla circostanza che il terzo affidatario può, a sua volta, subaffidare i lavori, nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici (art. 176, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). In sostanza, il terzo affidatario, più che come subappaltatore (che, in quanto tale, a norma dell’art. 118, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, non potrebbe ulteriormente subappaltare) sembra qualificarsi come appaltatore, nei confronti del Contraente Generale, di tutta o parte dell’opera da realizzare.“ (Parere AVCP del 20/03/2008 AG6-08)

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