sabato 10 novembre 2012

COMPETENZA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SOSPETTATE DI ANOMALIA


Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se la competenza ad effettuare la valutazione delle offerte sospettate di anomalia nelle gare di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è della commissione di gara (o di una commissione da istituire ad hoc), ovvero esclusivamente del responsabile del procedimento.
Ha osservato, in particolare, l’ordinanza che sulla questione se la competenza ad effettuare la valutazione delle offerte sospettate di anomalia nelle gare di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia della commissione di gara (o di una commissione da istituire ad hoc), ovvero al responsabile del procedimento, esiste un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la verifica in ordine dell’anomalia dell’offerta presentata dall’impresa partecipante alla gara d’appalto non rientra nella competenza del responsabile del procedimento, ma della commissione di gara, la quale non può limitarsi a prendere atto della relazione tecnica redatta dal detto responsabile, ma deve procedere ad una autonoma valutazione dell’offerta e degli specifici contenuti della stessa, in quanto, in forza di quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in siffatto tipo di gara tutte le operazioni a carattere valutativo (compresa l’attività di verifica delle eventuali anomalie dell’offerta) devono essere compiute dalla apposita commissione giudicatrice.
Secondo tale orientamento, è illegittima la valutazione dell’anomalia delle offerte in una gara di appalto compiuta dal responsabile unico del procedimento invece che dalla commissione di gara, unica competente in tal senso, nel caso in cui non risulti, comunque, che la commissione abbia operato alcun proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal responsabile del procedimento e degli specifici contenuti della stessa, in quanto, sebbene l’ufficio ed il responsabile del procedimento possono dare pareri tecnici, ragguagli o altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara, agli stessi non è invece rimesso il giudizio definitivo sulla congruità dell’offerta in presenza di un’apposita commissione di gara, non essendo sufficiente del resto neppure una mera presa d’atto dell’operato dell’ufficio o del responsabile del procedimento (v. Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n. 4772; III, 15 luglio 2011, n. 4332; VI, 15 luglio 2010, n. 4584, quest’ultima con specifico richiamo all’art. 88, comma 1-bis, e dunque tenendo conto della novella del 2009).
Secondo un contrario orientamento, il responsabile del procedimento nell’attuale sistema, alla luce di una combinata lettura degli artt. 86, 88 del D.Lgs. 163/2006 e 121 del D.P.R. 207/2010, costituisce il "motore" del subprocedimento di valutazione di congruità delle offerte sospette di anomalia, sicché deve escludersi un vizio di incompetenza con riferimento all’attività da questi compiuta nella fase di valutazione della congruità dell’offerta (v. Cons. Stato, III, 16 marzo 2012, n. 1467, di reiezione del motivo d’appello, con cui è stata dedotta l’incompetenza del responsabile del procedimento ad esprimere un giudizio definitivo sul carattere anomalo o meno delle offerta, sotto il profilo – assunto dall’ appellante – che si trattava di attività di competenza della commissione giudicatrice).
Il rilevato contrasto di giurisprudenza, nonché la possibile insorgenza di un contrasto giurisprudenziale con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010 - la cui ricostruzione, sebbene si tratti di norma ratione temporis non applicabile in via diretta alla fattispecie sub iudice, assume pur sempre rilevanza indiretta, in chiave d’interpretazione sistematica, ai fini della decisione della presente causa - hanno indotto la Sezione, ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm., a rimettere l’esame della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

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