sabato 2 agosto 2014

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE E CONTRATTO D'APPALTO

Sul piano civilistico, il confine fra il contratto d'opera intellettuale e il contratto d'appalto è individuabile in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo.
L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di imprenditore.
È questo il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, espresso con la deliberazione n. 178 del 15 maggio 2014.
Nel codice dei contratti nozione ampia di appalto di servizi. La sezione lombarda della Corte dei Conti evidenzia che il Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006) adotta “una nozione ampia di appalto di servizi che comprende, dal punto di vista soggettivo, anche l'attività del professionista, ma solo al fine di individuare l'ambito di applicazione della disciplina di affidamento di cui al d. lgs. n. 163/2006. Ciò non si ripercuote sulla nozione di appalto di servizi, così come delineata dal codice civile, che presuppone che la prestazione oggetto dell'obbligazione sia caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione che possa garantire l'adempimento di una prestazione caratterizzata dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata”.

I due orientamenti della giurisprudenza amministrativa. Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, sull'argomento si sono sviluppati fondamentalmente due orientamenti. Secondo una parte della giurisprudenza - TAR Lazio-Latina, sentenza n. 604/2011 - il Codice Appalti “assorbe” nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni d'opera intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, ma anche il professionista che partecipa ad una gara pubblica per l'affidamento di un servizio di natura intellettuale. Per il Consiglio di Stato - sezione V, sentenza n. 2730/2012 – invece, va rimarcata la differenza sul piano ontologico fra i due istituti, al fine di qualificare giuridicamente le fattispecie e le relative conseguenze sul piano dell'applicazione della normativa di cui al Codice Appalti.

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