sabato 2 agosto 2014

I “REQUISITI” DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO IN GARANZIA

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 6 febbraio 2014, n. 584

L’esigenza che il contratto di appalto rechi un serio impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto ha uno specifico senso solo quando l’avvalimento riguardi risorse materiali (di prodotto, di processo o di progetto) o anche immateriali (p. es., brevetti, know how, ecc.) che impingono direttamente sull’organizzazione e l’operatività dell’impresa ausiliare. In tal caso, essa deve dedurre in contratto proprio la messa a disposizione del proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti).
Qualora il requisito immateriale oggetto del contratto di avvalimento riguardi il fatturato specifico e quindi solo il dato finanziario, la rigorosa predeterminazione dei mezzi e delle risorse, andando oltre ogni puntigliosa solennità, va intesa secondo le ordinarie regole sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 1346 c.c.
Nel caso del contratto di avvalimento c.d. in garanzia, la serietà della fornitura del requisito e delle relative risorse non va commisurata a tutta l’organizzazione aziendale dell’ausiliare, né alla necessaria e puntigliosa definizione a priori di ogni singola risorsa economica che s’intenda render disponibile all’impresa ausiliata e delle relative modalità. Occorre aver riguardo piuttosto a come il requisito ausiliato si ponga e che peso abbia, nel sistema delineato dalla lex specialis, rispetto all’oggetto dell’appalto.
La condivisione del requisito solo finanziario in contratto di avvalimento non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie e complessive risorse economiche, senza che ciò implichi il coinvolgimento di aspetti specifici dell’organizzazione di detta impresa e quindi l’obbligo di dedurli in contratto.

È legittimo il richiamo, all’interno del contratto di avvalimento, ad atti che ne siano esterni e non concorrano a formarne un unico atto. Come previsto dall’art. 1346 c.c., la determinazione dell’oggetto del contratto di avvalimento può avvenire anche per relationem, attraverso cioè il rinvio ad altri atti, delle parti o di terzi, pur quando tali atti non abbiano di per sé una diretta funzione determinativa. In questo caso, si determina una relazione in senso non già “formale” (intesa, cioè, ad esplicitare o chiarire singoli aspetti della contrattazione che risultino oscuri in assenza del rinvio), bensì ad una relazione in senso “sostanziale”, che persegue appunto uno scopo determinativo. Allo stesso tempo, il contratto ben può esser integrato ed interpretato mediante atti d’una o di entrambe le parti, che specifichino l’oggetto ed il bene o l’utilità scambiati, senza che vi sia la necessità (meramente formalistica e non richiesta ad substantiam) che tutti documenti formino un unico corpo con il contratto.

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