Art. 29. (Nuove norme in
materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)
1.
All'articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai
seguenti:
"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.".
2.
In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le
attività indicate all'articolo
1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo
accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione,
si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le
disposizioni di cui all'articolo
94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima
applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il
contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda
di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio
territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.
Art. 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione)
1.
Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.,
ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il
Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza
di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo
19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente
in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a)
di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del
soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice
limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto o della
concessione;
b)
di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa
appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o
della concessione.
2.
Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata
la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e
ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più
gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei
requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura
oggetto del contratto e comunque non oltre il collaudo.
3.
Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono
attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di
disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa
costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi. per
l'intera durata della misura.
4.
L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di
pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle
eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
5.
Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre
effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o
per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero dispone l’archiviazione del
procedimento. L’autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli
amministratori nominati dal Prefetto.
6.
Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il
decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
7.
Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione
di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa
derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1,
determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in
apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento,
sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia
interdittiva.
8.
Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi
societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di
sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto,
adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più
esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
il compito di svolgere funzioni dì sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal
fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate
secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti
organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e
di controllo.
9.
Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto
di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla
base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso sono a carico dell'impresa.
10.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui
sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto,
ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la
salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici,
ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso,
le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il
Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di
produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento
dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via
definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero
di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo
91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
Art. 35. (Divieto di
transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi
sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne
detengono la proprietà o il controllo)
1.
Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa
e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.
2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i
quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione
appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti
nelle procedure di evidenza pubblica.
2.
La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi
di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al
medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
Nessun commento:
Posta un commento