domenica 3 agosto 2014

TERMINE PER LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE SOPRALLUOGO

Termine a pena di esclusione per la richiesta certificazione sopralluogo. La previsione della lex di gara che stabilisca, a pena di esclusione, che possa essere effettuato il sopralluogo soltanto entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte determina un ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza, e però successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo, compromettendosi la partecipazione degli stessi alla procedura (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. 31.05.2013, n. 1434).
In caso di sopralluogo funzionale alla predisposizione di un’offerta nel settore dei servizi pubblici, teso all’acquisizione di informazioni che sembrerebbero attinenti alla documentazione amministrativa e regolamentare della stazione appaltante piuttosto che allo stato dei luoghi, la clausola della lex specialis che sanzioni con l’esclusione la mancata richiesta ed il mancato rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei quindici giorni antecedenti la scadenza del bando appare in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e con il principio, anche di derivazione sovranazionale, inteso a garantire la più ampia partecipazione alle gare.

La clausola si ritiene inficiata da nullità ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, del D. Lgs. n. 163/2006, trattandosi di prescrizione che non poteva essere inserita nella lex specialis di gara, a pena di esclusione. 
E’ nulla la clausola della lex specialis che preveda che l’attestazione di sopralluogo, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, “potrà essere richiesta e ritirata fino al 15° giorno antecedente la data di scadenza del bando”, dovendosi consentire agli operatori economici interessati di effettuare il sopralluogo anche in un momento successivo a quello indicato nel bando.

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