Deliberazione
AVCP del 23/5/2013 n. 24
Indicazioni
alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei
certificati di esecuzione lavori
Il
Consiglio
Visto
l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora
innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici,
dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da
parte delle stazioni appaltanti.
Visto
l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d’ora
innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel
casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità,
i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA
nell’attività di attestazione rilevano l’esistenza di CEL non presenti nel casellario
informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e
all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6,
comma 11, del Codice.
Visto
l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non
sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
Visto
l’art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi
“Autorità”).
Visto
l’art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso di inosservanza di
quanto prescritto al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’art. 6, comma
11, del Codice.
Considerato
che l’art. 6 bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per le procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita presso
l’Autorità.
Vista la Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 con la quale è stata data
attuazione alla previsione normativa di cui al predetto art. 6 bis del Codice.
Considerato
il notevole rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese provocato
dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti gravi
ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici.
Ritenuto
di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti degli obblighi
informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
Ritenuto
pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta
emissione dei CEL.
Delibera
Art.
1. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di
CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di
emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a),
del Regolamento.
Art.
2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità
telematiche indicate dall’Autorità; a tale scopo è possibile consultare il
Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella
Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. L’emissione
deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa
esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del
CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento
prodotto dalla procedura informatica.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art.
5. Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili
ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di
emissione.
Art.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cessa di svolgere i propri
effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.
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