martedì 9 luglio 2013

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI

Deliberazione AVCP del 23/5/2013 n. 24 
Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori

Il Consiglio
Visto l’art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (d’ora innanzi “Codice”) che, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, dispone che tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici di lavori pubblici (d’ora innanzi “CEL”) da parte delle stazioni appaltanti.
Visto l’art. 8, comma 7, lett. a), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (d’ora innanzi “Regolamento”) per il quale le stazioni appaltanti inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità, i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento ai sensi del quale, qualora le SOA nell’attività di attestazione rilevano l’esistenza di CEL non presenti nel casellario informatico, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’art. 6, comma 11, del Codice.
Visto l’art. 83, comma 7, del Regolamento, ultimo periodo, che sancisce che i CEL non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
Visto l’art. 6, comma 11, del Codice in tema di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (d’ora innanzi “Autorità”).
Visto l’art. 8, comma 8, del Regolamento per il quale, in caso di inosservanza di quanto prescritto al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice.
Considerato che l’art. 6 bis del Codice dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per le procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora innanzi “BDNCP), istituita presso l’Autorità.
Vista la Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 con la quale è stata data attuazione alla previsione normativa di cui al predetto art. 6 bis del Codice.
Considerato il notevole rallentamento nell’attività di attestazione delle imprese provocato dal mancato rilascio dei CEL per via telematica con le conseguenti gravi ripercussioni sul regolare andamento del mercato dei contratti pubblici.
Ritenuto di concorrere a ridurre gli oneri amministrativi derivanti degli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Considerata l’esigenza di semplificazione del processo di partecipazione, qualificazione e verifica dei requisiti per l’aggiudicazione di appalti pubblici avvertita da tutti gli attori del sistema, di ridurre i costi, accelerare e rendere più trasparente il processo di gara.
Ritenuto pertanto di fornire indicazioni ai soggetti interessati in ordine alla corretta emissione dei CEL.

Delibera

Art. 1. L’impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell’art.8, comma 7, lett. a), del Regolamento.
Art. 2. La stazione appaltante è tenuta ad emettere i CEL secondo le modalità telematiche indicate dall’Autorità; a tale scopo è possibile consultare il Manuale Utente presente sul sito dell’Autorità all’indirizzo www.avcp.it, nella Sezione Servizi ad accesso riservato Vai alla guida al servizio. L’emissione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica.
Art. 3. L’impresa che intende avvalersi, ai fini della qualificazione SOA, di un certificato relativo a lavori eseguiti presso una determinata stazione appaltante, presenta alla SOA medesima copia del CEL telematico ovvero comunica il numero di inserimento informatico del CEL. L’impresa esecutrice che non ha ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante l’anzidetta richiesta.
Art. 4. La SOA, qualora nell’attività di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, riscontra che il CEL non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all’Autorità per l’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio. La segnalazione delle SOA di mancata ottemperanza deve essere inviata all’Autorità corredata della documentazione di comprova dell’avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta avanzata dall’impresa esecutrice dalla quale sono computati i prescritti 30 giorni per l’emissione del CEL.
Art. 5. Il procedimento previsto nei precedenti articoli riguarda tutti i CEL utili ai fini della qualificazione dell’impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Art. 6. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cessa di svolgere i propri effetti la Determinazione n. 6 del 27 luglio 2010.

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