Con parere n. 158/2012 l’Avcp ha
chiarito
che per poter partecipare all’affidamento di incarichi di progettazione in
qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione, atteso che la norma parla soltanto di “presenza” di un giovane
professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale, non potendo
essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associarlo al
raggruppamento, essendo invece sufficiente un rapporto di collaborazione
professionale o di dipendenza, senza la necessità che questi assuma anche
responsabilità contrattuali; oltretutto, l’Avcp rileva che il requisito che
richiede nelle gare per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che
i raggruppamenti temporanei garantiscano la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni non viene interpretata letteralmente come un
obbligo posto a pena di esclusione.
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