Consiglio
di Stato sez. III 11/6/2013 n. 3228
1.
PROCEDURA DI GARA - CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - VERIFICA
OFFERTE ANOMALE - COMPETENZA DEL RUP - DISCIPLINA EX ART. 121 DPR 207/2010 -
POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
1.
Per quanto riguarda il procedimento per la verifica dell'anomalia, l'art. 284
del D.P.R. n. 207 del 2010, nel dare attuazione all'art. 88 del Codice in
relazione agli appalti di servizi, rinvia all'art. 121 del D.P.R. n. 207 che,
al comma 10, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che, qualora vi siano
offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 86, comma
2, del Codice «… qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei
punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano
entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 86, comma 2, del
codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà
comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita».
Da
tali disposizioni si evince che è il responsabile del procedimento ad essere
investito anche della funzione di svolgere la verifica dell'anomalia, potendosi
avvalere, ove costituita, della apposita Commissione (o della stessa
Commissione tecnica).
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