Visto
il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici pubblicato
con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 che ha introdotto un nuovo regime per la
qualificazione nella categoria OG11.
Visto l’art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che sul punto recita:
Visto l’art. 79, comma 16, del citato D.P.R. n. 207/2010, che sul punto recita:
“Per
la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di
possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con
l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la
percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal
presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
categoria
OS 3 40 %
categoria
OS 28: 70 %
categoria
OS 30: 70 %
L’impresa
qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle
categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11
indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG
11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie
di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella
categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di
progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di
lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette
lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS
28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate,
così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata
dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
categoria
OS 3: 10 %
categoria
OS 28: 25 %
categoria
OS 30: 25 %. ”
Visto
e richiamato il Comunicato alle SOA n. 76 del 19 dicembre 2012, recante:
“Valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11”;
Sentito sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerata l’opportunità di garantire che le SOA operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;
Ha ritenuto, nella seduta del 27 marzo 2013, di fornire le seguenti indicazioni operative.
Sentito sul punto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerata l’opportunità di garantire che le SOA operino secondo criteri di imparzialità ed equo trattamento;
Ha ritenuto, nella seduta del 27 marzo 2013, di fornire le seguenti indicazioni operative.
In
relazione alle possibili interpretazioni della lettera della norma sopracitata,
laddove si richiama per la dimostrazione dei parametri necessari al
riconoscimento della categoria OG11 le percentuali del 40, 70 e 70 % nelle
categorie OS3, OS28 e OS 30 genericamente riferite ai “requisiti di ordine speciale
previsti dal presente articolo”, si ritiene di aderire ad un’interpretazione
volta a circoscrivere la portata della medesima disposizione ai soli requisiti
di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei
lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in
categoria”).
In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale.
In altre parole, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; - categoria OS 30: 70 %.
Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.
Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
In relazione alla problematica riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.
L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.
Sulla scorta di tale impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 coma sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.
Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi ai principi sopra espressi.
In tale ottica la valutazione delle suddette percentuali non deve estendersi ai requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale.
In altre parole, solo nella dimostrazione dell’idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c), l’impresa deve dimostrare di possedere “… per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta: - categoria OS 3: 40 %; - categoria OS 28: 70 %; - categoria OS 30: 70 %.
Seguendo tale impostazione, pertanto, il riconoscimento del requisito dell’art. 79, comma 5 lettera b), nella specifica categoria OG11 risulta ancorato unicamente alla verifica dell’esecuzione di lavori di importo non inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11.
Le medesime considerazioni valgono per la dimostrazione dei parametri di cui all’art. 79, comma 5, lettera c), laddove anche in relazione a tale requisito la verifica deve riguardare esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11; si richiede, pertanto, all’impresa di comprovare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali.
In relazione alla problematica riguardante la documentazione da esibire per la dimostrazione della suddetta adeguata idoneità tecnica, in aderenza della norma regolamentare che individua la categoria in esame come “la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30” le imprese sono tenute ad esibire CEL rilasciati nella categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dalla norma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.
L’utilizzo di tali certificati risulta in linea con la previsione dell’art. 79, comma 16, laddove la stessa norma prevede che i medesimi CEL afferenti alla categoria OG11, devono indicare l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, nonché la suddivisione di tale importo nelle singole categorie specialistiche.
Sulla scorta di tale impostazione, fermo restando il principio che la verifica dell’adeguata idoneità tecnica di cui all’art. 79, comma 5, lettere b) e c) deve riguardare unicamente le singole categorie specialistiche di cui si compone la categoria OG11 coma sopra esplicitato, non risulta consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcun utilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30.
Le indicazioni di cui al presente Comunicato, interpretative della normativa in materia, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente obbligo delle SOA ad uniformarsi ai principi sopra espressi.
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