martedì 23 luglio 2013

RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DI CREDITI CERTI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Il decreto in commento prevede che gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. 52/2012, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Nel caso di utilizzo del DURC rilasciato per ottenere il pagamento da parte di P.A. degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, che prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di P.A., a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti.

La certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 25/06/2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.

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