giovedì 4 luglio 2013

QUALIFICAZIONE CATEGORIE OG11 E OS28


Parere AVCP del 13/3/2013 n. 27
Come ritenuto da recente e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia sez. I, 18 ottobre 2012, n. 374) la disposizione contenuta nell'art. 79, comma 16, del D.P.R. n .207/2012 non è applicabile in relazione alle qualificazioni certificate da attestazioni SOA rilasciate sotto il vigore del DPR 34/2000, ma soltanto in relazione a quelle certificate da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell'art. 79 cit., secondo il quale per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 almeno le ivi previste percentuali dei requisiti di ordine speciale previsti da tale norma per l'importo corrispondente alle classifiche richieste.
Ne consegue che solo per le imprese munite di tale nuova qualificazione potrà quindi ritenersi operativo il principio generale dell'assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11, a prescindere da qualsiasi previsione di bando.
[Tale, come detto, non è la situazione nella quale versa la ditta istante in ragione dell'epoca alla quale risale il rilascio dell'attestazione SOA OG11 della quale è in possesso, siccome antecedente all'intervento della nuova normativa. La circostanza, valorizzata dall'istante, della impossibilità di richiedere la nuova attestazione SOA secondo il disposto regolamentare se non per le gare bandite successivamente al 4 dicembre 2012 non assume auspicato rilievo, costituendo anzi conferma del graduale passaggio al nuovo sistema delineato dal D.P.R. n. 207/2010 e che riflette un più approfondito modello istruttorio da seguire ai fini del rilascio dell'attestazione SOA in OG11.]
Invero, lo stesso comma 16 regolamenta i presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA nella categoria OG11 (richiedendo la verifica di percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate), le modalità di compilazione dei certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 e le condizioni minime affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito, nella progettazione e nel bando di gara, come appartenente alla categoria OG11 (dettando, anche qui, percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate).
Inoltre, l'art. 357 del Regolamento, ai commi 12, 13 e 16, tiene ferma, per il periodo di un anno, l'efficacia transitoria delle attestazioni SOA relative alla categoria generale OG11, rilasciate prima della sua entrata in vigore.

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