mercoledì 17 settembre 2014

BENEFICIO DEL QUINTO PER ATI E CONSORZI ORDINARI

Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2013, n. 3379
I soggetti mandatari di A.T.I. o di consorzi devono già essere in possesso dei requisiti di qualificazione per una gara, senza poter ricorrere all'incremento del quinto in aumento per la qualificazione nella propria categoria. La normativa di settore prevede, infatti, che la qualificazione ad una gara debba già posseduta dalla mandataria e che l'istituto del quinto possa essere utilizzato in un momento successivo e limitatamente alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica d’iscrizione.

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/10/2010 n. 7573

Secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante il rapporto percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese mandanti ed impresa mandataria, l’associazione risultava validamente costituita ed avrebbe potuto essere ammessa se la mandataria avesse posseduto almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3, d.P.R. 34/2000: benefico utilizzabile subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo posto a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilità riconoscibile anche alle imprese concorrenti singolarmente). Donde l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che, con un’interpretazione contemplante l’integrazione delle due normative e consentendo il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante l’incremento del quinto, ha ammesso alla gara l'impresa ed il raggruppamento ad essa facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell’importo a base di gara. 

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