giovedì 25 settembre 2014

I PUNTI CARDINE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELL’OFFERTA ANOMALA

I punti cardine della disciplina legislativa dell’offerta anomala sono i seguenti:
·  la determinazione della soglia di presunta anomalia che dà luogo al doveroso esercizio, da parte della stazione appaltante, della potestà di valutazione della congruità dell'offerta;
·   l'esclusione dell'applicazione di tale criterio di determinazione soltanto qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;
·    in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 sottopone il canone dell'anomalia ad un criterio di valutazione oggettivo, a tutela di un bene generale quale il rispetto della concorrenza e del mercato; e il rispetto di tale valore, cui è funzionalizzato il relativo procedimento delineato nei successivi articoli 87 e 88, si traduce nel rigoroso controllo della serietà dell'offerta e dell'affidabilità dell'offerente, imponendosi a tutti i soggetti che operano in veste di partecipanti alla pubblica gara.
L'articolo 88 del Codice delinea un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale di cui disciplina la fase istruttoria, prevedendo le modalità di richiesta di giustificazioni, i termini concessi al concorrente, le modalità di svolgimento in contraddittorio della fase di verifica.

La valutazione della congruità o non congruità delle offerte deve essere effettuata attraverso un’analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l’offerta e della incidenza che queste hanno sull’offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme.

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