martedì 23 settembre 2014

CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE

Per effetto del rapporto consortile – rapporto organico - esistente nei consorzi fra imprese artigiane, l'articolo 35 del D. Lgs. n. 163/2006 dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi, e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ogni impresa che partecipa al consorzio stesso.

I consorzi fra imprese artigiane sono qualificati ex se e per ius receptum, ed hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate, senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione. Pertanto, considerato che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica mediante la qualificazione dell'intero consorzio, le imprese consorziate chiamate ad eseguire i lavori, devono dimostrare il possesso dei requisiti morali e non anche il possesso della capacità tecnica. Pertanto, l'impresa consorziata può essere affidataria della materiale esecuzione dei lavori (cfr. AVCP Determinazione n. 6/2001).

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