lunedì 8 settembre 2014

SUBAPPALTO DI LAVORI SPECIALISTICI

Sentenza n. 835 del 2 settembre 2014 del T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sezione II.

Il T.A.R. Bologna ritiene che, in caso di subappalto di lavori specialistici, il concorrente che non indica il nominativo dell'impresa subappaltatrice di lavorazioni relative a categorie specialistiche, non va escluso dalla gara d'appalto, in quanto la normativa sugli appalti di lavori non richiede che l’impresa individui, già al momento della presentazione dell’offerta e senza sapere se sarà o no affidataria dell’appalto, il nominativo dell’impresa sub-appaltatrice. Si tratta di incombenza da attuare nel successivo ed eventuale momento dell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria sub appaltante, come prevede, in via generale, l’art. 118 del Codice dei Contratti (v. Cons. Stato sez. V, 12/3/2013 n. 3963; 19/6/2012 n. 3563).

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