martedì 9 settembre 2014

SUDDIVISIONE DEGLI APPALTI IN LOTTI FUNZIONALI

Al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto, l'art. 2, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali, “ove possibile ed economicamente conveniente”, ovvero di indicare nella determina a contrarre la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Con la sentenza n. 1320 depositata il 29 agosto 2014 in merito si è espresso recentemente il Tar Liguria-Genova, sezione seconda. Nella sentenza si ricorda che di recente la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, “dal menzionato comma 1 bis, emerge un complessivo disegno volto a favorire le piccole e medie imprese, nell’ottica della tutela più ampia possibile della concorrenza e al fine di evitare che appalti per importi troppo elevati possano privilegiare solo le aziende più grandi (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 marzo 2014, n. 694).
Tale disposizione delinea, quindi, il principio secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti funzionali, laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio economico per l’amministrazione”.
Nel caso esaminato nella sentenza del 29 agosto scorso, nei provvedimenti di indizione della gara non è stato evidenziato alcun concreto profilo di convenienza economica connesso all’espletamento di una procedura unitaria né puntuali argomenti in tal senso sono contenuti negli scritti difensivi dell’amministrazione.
Il Tar Liguria osserva inoltre che non c'è “alcuna connessione logica tra il ricorso alla centrale di committenza (opportuna in un’ottica di economie di scala) e la suddivisione in lotti funzionali delle singole gare espletate da tale organismo (suddivisione che, nei casi concreti, potrebbe risultare funzionale al conseguimento delle condizioni economiche più vantaggiose per l’amministrazione)”.
Infatti, non si può ritenere che la gara unitaria sia sempre e comunque più conveniente rispetto alla suddivisione in lotti funzionali: facendo proprio tale assunto, “si infrangerebbe inevitabilmente il dettato legislativo che subordina la relativa scelta ad una valutazione concreta da compiersi caso per caso”.

Pertanto, poiché nel caso in esame la stazione appaltante non ha dimostrato la concreta ed effettiva convenienza economica di procedere ad una procedura unitaria, il Tar Genova ha annullato gli atti di gara impugnati nella parte in cui non prevedono la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali.

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