lunedì 22 settembre 2014

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO

TAR Roma, Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 2187
La cessione dell’azienda o di un suo ramo consente al nuovo soggetto di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine ai fini del subentro in un'aggiudicazione già intervenuta e in un contratto già stipulato.
In base al principio della continuità della gestione, infatti, i requisiti vengono conservati nei casi di cessione, conferimento o acquisto di azienda o di ramo di azienda, con la conseguenza che la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara - così come quelli per il subentro nel contratto - vanno verificati con riferimento all'impresa cessionaria, tenendo conto degli elementi integrativi derivanti dall'assorbimento del ramo di azienda, sempre che rientri nei limiti di quanto effettivamente trasferito.
Con specifico riferimento alla modifica soggettiva del soggetto esecutore di contratti pubblici, occorre inoltre avere riguardo a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che la possibilità di subentro nel contratto da parte del cessionario di un ramo di azienda è normativamente subordinata al positivo accertamento del possesso sia dei requisiti di ordine soggettivo che dei requisiti di ordine speciale previsti in sede di gara, al fine di garantire la stazione appaltante circa la permanenza, in caso di modificazione soggettiva dell’esecutore del contratto, dei requisiti accertati in capo al soggetto affidatario del contratto, quale diretta conseguenza della peculiarità del contratto posto in essere dall’Amministrazione in esito alla particolare procedura ad evidenza pubblica.
Le cautele previste dalla citata norma precludono l’immediata operatività nei confronti della stazione appaltante della cessione dell’azienda o del ramo di azienda che ricomprenda anche il contratto con la stessa intercorrente, impedendo l’automatica successione nella titolarità dell’appalto quale conseguenza del contratto di cessione del ramo di azienda, in cui il cessionario subentra nella titolarità del complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo ceduto, essendo la successione nel contratto ammissibile se realizzata nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 116.

In particolare, affinché la cessione del ramo di azienda possa esplicare effetti nei confronti della stazione appaltante è necessario che la cessionaria ponga in essere determinati adempimenti, quali la comunicazione e la produzione della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione, successivamente ai quali si apre una fase procedimentale di tipo valutativo che può concludersi con l’opposizione al subentro.

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