martedì 16 settembre 2014

DANNO PER FURTO DA IMPALCATURE

Con la sentenza n. 4055/2014, il Tribunale di Milano ha affermato il principio per cui la ditta che omette di assumere tutte le iniziative volte ad impedire un uso non corretto dei ponteggi, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale anche dei danni connessi all'introduzione del ladro nell'appartamento sfruttando l'impalcatura.

Nel caso analizzato dai giudici milanesi, il condominio per tagliare i costi aveva scelto di non installare un sistema di allarme, e pertanto – per questo motivo - il Tribunale non ha ritenuto di addossare all'impresa edile (responsabile del ponteggio) la responsabilità per il danno collegato al furto.

Nessun commento: