mercoledì 17 settembre 2014

CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE EX L. 443/1985

Consorzio tra imprese artigiane ex L. 443/1985.  Il principio del divieto di costituzione in ATI del consorzio con la consorziata è stato chiaramente espresso da AVCP nella Deliberazione n. 1/2007 secondo cui “Il nesso funzionale che giustifica l'esistenza del consorzio stesso, determina l’impossibilità di effettuare una associazione temporanea di imprese fra un consorzio ed una impresa facente parte del consorziato, cd. consorzio di secondo livello”.


Premesso che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica mediante la qualificazione dell’intero consorzio, le imprese consorziate (singolarmente considerate) chiamate ad eseguire lavori, devono essere in possesso dei requisiti di moralità generale e non anche della capacità tecnica.

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