giovedì 25 settembre 2014

OMESSA SPECIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA IN FASE DI OFFERTA


Il modulo di offerta economica allegato al bando che non preveda l’indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è idoneo ad indurre in errore le imprese concorrenti che se ne avvalgano.  
L’esigenza di tutelare l’affidamento delle imprese vieta alla stazione appaltante di escludere dalla gara l’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità allo schema da essa predisposto che non risulti conforme alle prescrizioni di legge, dovendo prevalere in tal caso il favor partecipationis (cfr. AVCP parere 23 aprile 2013 n. 54; Id., parere 17 luglio 2013 n. 118; parere 23 ottobre 2013 n. 169; cfr. Cons. St., sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510; sez. V, 5 luglio 2011 n. 4029). 
In difetto di una previsione specifica del bando, le concorrenti non sono esonerate del tutto dall’obbligo di osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di quantificare con precisione gli oneri della sicurezza, ma, ove la stazione appaltante non indichi puntualmente l’ammontare degli oneri non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 86 e 87 del d. lgs. 163/2006, le imprese che non li abbiano già specificati in sede di offerta, possono essere invitate a specificarli nella fase di verifica dell’anomalia del ribasso, dovendo giustificare la sostenibilità ed attendibilità dell’offerta economica anche in relazione all’incidenza degli oneri per la sicurezza.

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