mercoledì 24 settembre 2014

VARIANTI IN CORSO D’OPERA - ART. 37 DEL D.L. N. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE N. 114/2014 – COMUNCATO ANAC

Con comunicato del 17 settembre 2014  ANAC fornisce indicazioni sulle modalità di trasmissione e comunicazione delle varianti in corso d’opera, alla luce delle modifiche introdotte all’art. 37 del D.L. n. 90/2014 in sede di conversione in legge n. 114/2014.
Il nuovo comunicato modifica il comunicato del 4 aprile 2008, con riferimento alla tempistica di invio delle schede di variante che deve intendersi adesso non più di sessanta ma di trenta giorni, ed aggiorna e sostituisce il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 luglio 2014 che deve intendersi non più vigente.
Le stazioni appaltanti devono provvedere alla trasmissione integrale della perizia di variante, del progetto esecutivo e degli altri atti richiesti dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (atto di validazione e relazione del Responsabile del procedimento).
In particolare, la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
- quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del dPR 207/2010;
nonché tutti gli altri documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del DPR 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
Il comunicato del presidente dell'Anac fornisce anche precisazioni sul coordinamento con previgenti obblighi di Comunicazione all’Osservatorio, sull'ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione e sull'organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC (LEGGI TUTTO).

Il mancato o parziale adempimento dell’obbligo di invio della documentazione richiesta è passibile di sanzione di importo sino ad 25.822 euro. La trasmissione di documenti o informazioni non veritiere (con particolare riguardo a quanto riportato nella relazione del Responsabile del procedimento) è passibile di sanzione pecuniaria di importo sino a 51.545 euro.

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