mercoledì 24 settembre 2014

SOLTANTO IL TOTALE AZZERAMENTO DELL’UTILE NON È GIUSTIFICABILE


Non può essere individuata, ai fini del giudizio di anomalia, una soglia rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi sempre incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale globalmente considerata, fermo restando che soltanto il totale azzeramento dell’utile non è giustificabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 215).

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