Regolamento
che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’articolo 12
del Dl Cultura 83/2014. Il provvedimento, non solo amplia e precisa le ipotesi
di interventi di lieve entità, con ulteriori semplificazioni procedimentali, ma
individua le tipologie di interventi per i quali non è necessaria
l’autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso
accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, le Regioni e gli enti locali.
SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Per un intervento già autorizzato in
precedenza che non ha subito modifiche si consente all’impresa di presentare
all’Amministrazione l’istanza di rinnovo autocertificando l’assenza di
variazioni senza produrre la relazione e il progetto del tecnico abilitato, che
possono rappresentare un aggravio ingiustificato.
31 INTERVENTI ESONERATI
DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Nell’allegato
A del testo sono definiti i 31 interventi esonerati dall'autorizzazione
paesaggistica che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi
figurano:
A.1.Opere
interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici comunque denominate
ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione
d'uso
A.2.interventi
sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto
degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche
architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti,
quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di
copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne;
integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle
attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici,
parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di
coibentazione volti a migliorare l‘efficienza energetica degli edifici che non
comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura
A.3.interventi
che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli
interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai
fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche
morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria
e all'altezza dell'edificio
A.4.interventi
indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la
realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a
60 cm, l'installazione di apparecchi servo scala esterni, nonché la
realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio
pubblico,di ascensori esterni o di altri manufatti consimili
A.5.installazioni
di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad
alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di
climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché
effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in
posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di
impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice,
articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima,
agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici
A.6.
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili
dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione
delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi
dell'articolo 7bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
A.7.
installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore
a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici
42
TIPOLOGIE DI INTERVENTI CON AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA. Nell’allegato B al
regolamento vengono individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve
impatto sul territorio. Tra queste figurano:
B.1.incrementi
di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione
originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da
eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a
procedimento autorizzatorio ordinario
B.2.
realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti
beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c),
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi
siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche,
monotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
B.3.
interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere,
parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci,
tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione e
modifica sostanziale di scale esterne
B.4.
interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti
alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali
diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde;
realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne
fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o
elementi consimili
B.5.
interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al
contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti
innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di
finitura o di rivestimento preesistenti
B.6.
interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove
comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti
consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio
pubblico
B.7.
installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna,
caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in
posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti
non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali
installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici
B.8.
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in
aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'articolo
136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli
edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni
B.9.
installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore
a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
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