lunedì 5 giugno 2017

MILLEPROROGHE 2017


RIMANE L'OBBLIGO DI PUBBLICARE I BANDI DI GARA ANCHE SUI QUOTIDIANI CARTACEI. Fino a quando non sarà emanata la disposizione attuativa del nuovo Codice appalti che definirà le nuove modalità di pubblicazione online dei bandi di gara, rimane l'obbligo di pubblicarli anche sui quotidiani cartacei.
Il precedente Milleproroghe - decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 – aveva prorogato di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel vecchio Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Il decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti pubblici - prevede la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'Autorità anticorruzione, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Le modalità di pubblicazione telematica dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016 cioè entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Poiché ciò non è avvenuto, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno definite le regole per la pubblicazione online.

Art.9 comma 4.  All'articolo  216,  comma  11,  terzo  periodo,   del   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino  al  31  dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di  entrata  in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

ADEMPIMENTI ANTI-INCENDIO. Prorogato al 7 ottobre 2017 il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
Per i rifugi alpini la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.
Il termine concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).
Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
L’applicazione del differimento di termini è limitata ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R..


QUARTA PROROGA DEL SISTRI. Viene prorogato, per la quarta volta e fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

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