domenica 4 giugno 2017

COMPETENZA DEL RUP A DISPORRE L’ESCLUSIONE DALLA GARA

TAR Roma, 09.05.2017 n. 4951.
In merito alla controversia relativa alla competenza del RUP a disporre l’esclusione dalla gara, il TAR ha osservato che:
a) l’art. 31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;
b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l’esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall’Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

d) poichè l’esclusione dell’offerta è disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest’ultimo è legittimato ad adottare la contestata esclusione.

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