Non
è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2
nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella
motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del
mancato ricorso al mercato.
Lo
ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 100/2020.
La
parte contestata dal Tar Liguria è quella in cui si prevede che le stazioni
appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in
house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.
Secondo
la Consulta “la specificazione introdotta dal legislatore delegato è
riconducibile all’esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso
spettanti nell’attuazione del criterio di delega, ne rispetta la ratio ed è
coerente con il quadro normativo di riferimento (tra le tante, sentenze n. 10
del 2018, n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, e n. 119 del 2013)”.
Nessun commento:
Posta un commento