mercoledì 10 giugno 2020

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA


Ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo 97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia, coesistono due distinti modelli:
1. uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis dell’art. 97);
2. l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione (art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato della stazione appaltante”.

Una delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia. Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97 enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta, la soglia di anomalia.

In proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che specifica che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve intendersi come percentuale, “chiarendo che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto [di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi [di cui alla lett. a)].
Il MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque, Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, lettera d.

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