Ad
opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, è intervenuta una significativa modifica della
disciplina prevista in tema di verifica dell’anomalia.
Con
specifico riferimento alle modalità di individuazione dell’offerta anomala, l’articolo
97 mantiene l’impostazione generale presente anche nella precedente
formulazione, in ragione della quale, ai fini della valutazione dell’anomalia,
coesistono due distinti modelli:
1.
uno, di carattere obbligatorio, che, a seconda del numero delle offerte ammesse
e del criterio di aggiudicazione prescelto, impone alla stazione appaltante di
valutare la congruità delle offerte che 3 presentino un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto
nell’articolo in esame1 (cfr. in particolare, i commi 2, 2bis, 3 e 3bis
dell’art. 97);
2.
l’altro, di natura facoltativa, che si configura come espressione delle
prerogative tecnico-discrezionali proprie della stazione appaltante e che
pertanto è rimesso alle valutazioni in concreto svolte dall’amministrazione
(art. 97, comma 6, ultimo periodo).
Proprio valorizzando la
natura discrezionale del giudizio, l’Autorità , nel parere di precontenzioso di
cui alla delibera n. 1126 del 5 dicembre 2018, ha ritenuto insindacabile la
decisione della stazione appaltante di non procedere all’avvio di un
procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia pur in presenza di un
ribasso significativo offerto dall’aggiudicatario, in quanto non “di portata
tale da ritenere censurabile come macroscopicamente irragionevole l’operato
della stazione appaltante”.
Una
delle più rilevanti novità introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 è rappresentata
dalla revisione delle modalità di individuazione della soglia di anomalia.
Infatti, se nella previgente formulazione il comma 2 dell’art. 97 prevedeva, al
ricorrere di determinate condizioni, cinque distinte e alternative modalità di
individuazione della soglia di anomalia, nella versione novellata, l’art. 97
enuclea modalità univoche di individuazione delle soglie di anomalia e
differenziate a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto e del numero
di offerte ammesse, specificando, per ciascuna di esse, i singoli passaggi ai
quali la stazione appaltante deve attenersi per individuare, di volta in volta,
la soglia di anomalia.
In
proposito, la questione che ha suscitato maggiori perplessità è stata
l’interpretazione del passaggio previsto all’art. 97, comma 2, lett. d), che
specifica che “la soglia calcolata alla
lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a)
applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)” nella parte
in cui non è specificato se il decremento debba, o meno, essere percentuale.
Sul
punto, l’Autorità ha specificato che il decremento in questione non deve
intendersi come percentuale, “chiarendo
che la corretta trasposizione in termini matematici del passaggio indicato alla
lettera d) dell’art. 97, comma 2, è la seguente: PS – (SM*P/100) dove: PS è la
soglia di cui alla lett. c), calcolata come somma di media aritmetica e scarto
medio; SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b); P è il prodotto
[di cui alla lettera d)] delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi [di cui alla lett. a)].
Il
MIT aveva diffuso in proposito la Circolare del 24/10/2019.
L’ANAC
ha recentemente emanato la Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso che riguardano in particolare la
verifica dell’anomalia oltre ai requisiti speciali di partecipazione.
Dunque,
Il MIT e l’ANAC hanno precisato e confermato l’interpretazione in merito al
metodo di calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016, lettera d.
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