domenica 7 giugno 2020

Per una normativa adeguata ai tempi 3) SPEZZARE LA CATENA DELLE AUTORIZZAZIONI


Il tema dei pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate rientra nel più ampio discorso relativo alla competenza e responsabilità dell’ente titolare dell’opera pubblica da realizzare.
Oggi il sistema è organizzato sulla base di numerose disposizioni legislative che assegnano ai vari soggetti operanti nei settori pubblici anche una funzione di verifica e di controllo di rispondenza dei progetti pubblici degli altri enti, alle prescrizioni dei propri strumenti programmatori (es, PGT comunale), per cui il progetto dell’opera di cui è titolare un ente pubblico deve essere valutato da ognuno degli uffici addetti ad un particolare settore o di un altro ente.
In questo modo si crea la catena della burocrazia, tanto vituperata, ma esistente solo perché le leggi statali e regionali la creano e continuamente la potenziano.
Per accelerare le opere pubbliche, oltre alla procedura di appalto, una delle fasi da semplificare è proprio quella relativa alle autorizzazioni. Stiamo discutendo di opere pubbliche, dove l’interesse in gioco è quello pubblico. Non stiamo parlando di opere di privati cittadini ai quali l’interesse pubblico può anche non interessare.
Bisogna partire dal presupposto che la struttura tecnica dell’ente titolare della realizzazione di un’opera pubblica non è composta da minorati psichici o da delinquenti, mentre gli altri sono tutti bravi e immacolati. Dunque si deve assegnare all’ente titolare dell’opera pubblica anche la responsabilità di approvare il progetto nel rispetto della legislazione vigente e degli strumenti di pianificazione approvati dagli enti pubblici interessati all’opera.
Ecco perché è importante la figura del Direttore del Progetto (Project Manager) nominato dall’ente titolare dell’opera, persona qualificata e responsabile in grado di assumere tutte le decisioni in merito anche ad aspetti relativi all’archeologia, al paesaggio, all’ambiente, ecc. sulla base della normativa vigente.
Questo tipo di valutazioni le può fare un magistrato mentre un Direttore del Progetto no? Quale competenza ha in più il magistrato? Perchè le può fare il commissario straordinario?
Nelle situazioni più complesse potrebbe risultare utile la conferenza di servizi da convocare sulla base del progetto preliminare, in cui si può fare una ricognizione di tutti gli aspetti che attengono alle valutazioni di merito sul progetto. Ma, per tutte le fasi di progettazione e approvazione, basta la relazione del Direttore del Progetto (PM) che deve motivare e giustificare le scelte progettuali attuate.
Se si dispone del PGT, del PTCP, del PTR, dei PTC dei Parchi, a che serve che ognuno degli Enti esprima il proprio parere nella catena infinita dei pareri?
Le Soprintendenze hanno il compito di studiare, progettare, scoprire, valorizzare, manutenere il patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico, ecc. e non possono essere gravate da continue richieste di pareri burocratici, spesso molto discrezionali.
La struttura dei soggetti pubblici deve essere finalmente considerata maggiorenne e responsabile a tutti i livelli. La competenza e la sensibilità in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, ecc. è diffusa negli enti pubblici. Stiamo parlando di enti pubblici che devono realizzare opere di interesse pubblico, non di soggetti privati che operano nell’interesse privato.
L’approvazione del progetto da parte dell’ente titolare deve essere resa pubblica con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Da eliminare la competenza di TAR e Consiglio di Stato. In prima istanza il ricorso può essere presentato all’ente titolare dell’opera. In seconda istanza si può procedere con ricorso al Tribunale, prevedendo però che in caso di soccombenza, il ricorrente è tenuto a corrispondere le spese legali e, ove verificati, anche i danni conseguenti.

Nessun commento: