giovedì 4 giugno 2020

PAGAMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI (decreto Rilancio)

L’articolo 153 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio”), prevede una importante novità, relativa ai pagamenti delle stazioni appaltanti pubbliche. Le Pubbliche amministrazioni sono obbligate, ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n.602/73, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.  L’operazione viene effettuata utilizzando il Servizio verifica inadempimenti disponibile su www.acquistinretepa.it .

Art. 153 Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1.    Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 

Si prevede dunque la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (il termine del 31 maggio previsto dall’art. 68  del  Decreto  legge  17  marzo  2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, è stato posticipato dall’articolo 154 del D.L. 34/ 2020 al 31 agosto), delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro. Le stazioni appaltanti pubbliche dunque possono procedere ai pagamenti a favore dei fornitori evitando uno dei tradizionali controlli. Le verifiche eventualmente già effettuate risultano senza alcun effetto se, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, l’agente della riscossione non abbia notificato il pignoramento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973.


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